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D.M. LL.PP.. 07/05/2002 n. 8

B) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 2 dei considerato in fatto, va ricordato (determinazioni n. 48/2000 e n. 7/2001 e comunicato della segreteria tecnica n. 12 del 6 luglio 2001, prot. n. 38379/0l/segr.) che per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sono esistenti due diversi regimi. Le imprese infatti possono essere in possesso di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del Decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e del Decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304, oppure di certificati di esecuzione dei lavori relativi a lavori i cui bandi di gara sono stati indetti in vigenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. L'Autorità in merito a tale aspetto ha disposto che, fermo restando la validità dei certificati di esecuzione dei lavori che facessero riferimento direttamente alla categoria di opera generale OG11 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti in vigenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), i certificati che, invece, facessero riferimento al Decreto ministeriale n. 770/1998 e al Decreto ministeriale n. 304/1998 (in quanto riguardanti lavori relativi a bandi indetti prima del 1 gradi marzo 2000 data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) potevano essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 qualora riguardassero

a) l'esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di impianti riconducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30)

b) l'esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema "impianti termofluidici" (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l'altro al sottosistema "impianti elettrici" (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie specializzate OS5 o OS30) e, nel complesso, riguardassero l'esecuzione di almeno tre tipi di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) ognuno dei quali doveva contribuire alla qualificazione con presenza significativa (in misura pressochè equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire). Come può rilevarsi presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti. Sulla base di questo presupposto e del fatto che se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre, però che la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Tale avviso è stato espresso dall'Autorità in più occasioni e non vi sono ragioni per non confermarlo. Va osservato che questa ipotesi costituisce una deroga a

C) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 3 dei considerato in fatto, va osservato - alla luce di quanto riportato nella citata determinazione n. 25/2001 e nelle considerazioni di cui alle precedenti lettere

A) e B) - che le lavorazioni che costituiscono l'oggetto della declaratoria della categoria di opera specializzata OS1, quali lo scavo, ripristino e modifico volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un'opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un'opera o parte di un'opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie. Questa osservazione conduce a ritenere che i lavori di terra da eseguirsi nell'ambito della realizzazione di un impianto di fitodepurazione (come per esempio anche nella realizzazione di acquedotti e fognature di cui alla categoria OG6) non possono essere considerati autonomo lavoro e, quindi, non possono essere definiti categoria prevalente. Tali lavorazioni sono, infatti, meramente strumentali alle lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS22 la quale riguardando "la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione di acque e di depurazione di quelle reflue, ... completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete" li presuppone e li contiene. Va precisato, inoltre, che i lavori in terra che non hanno carattere di autonomo lavoro, possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca l'effetto di renderli categoria prevalente.

D) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 4 dei considerato in fatto, va osservato che entrambe le declaratorie della categoria di opera generale OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e della categoria di opera specializzata OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione) citano il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse. Alla luce di quanto specificato precedentemente alle lettere A), B) e C) si deve ritenere che questa doppia indicazione ha il solo significato che i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento.

E) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 5 dei considerato in fatto, va rilevato che l'analisi delle declaratorie contenute nell'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 delle categorie di opera generale OG6 e di opera specializzata OS22 nonchè la differenziazione, riportata nelle "premesse" dello stesso allegato, tra le condizioni per acquisire la qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate conducono a ritenere che

a) gli impianti di sollevamento intesi come: "centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria" debbono rientrare nella categoria generale OG6

b) gli impianti di sollevamento intesi come "centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d'acqua e/o pressione di condotte", stante la prevalenza dell'impiantistica di produzione dell'energia elettrica, debbono rientrare nella categoria generale OG9

c) gli impianti di sollevamento intesi come "centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue", stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione. debbono rientrare nella categoria specializzata OS22

d) gli impianti di sollevamento intesi come "impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all'impianto idrico-sanitario dell'edificio", stante la prevalenza dell'im-

F) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto 6 dei considerato in fatto, va osservato che nonostante la declaratoria della categoria di opera specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è assimilabile alla demolizione di un manufatto edile.

G) Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti di cui ai punti 7 e 8 dei considerato in fatto, va osservato che

a) la qualificazione è conseguita con riferimento alla effettiva natura delle lavorazioni eseguite valutate sulla base delle nuove declaratorie delle categorie di opere generali e di opere specializzate (quarto capoverso delle premesse all'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)

b) le imprese possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle nuove declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (art. 24, comma 1, lettera

a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)

c) i certificati di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7 ed allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti. Alla luce di queste osservazioni, fermo restando la responsabilità delle stazioni appaltanti in ordine alla variazione delle categorie dei lavori apportata nella fase esecutiva rispetto a quelle indicate nel bando di gara, si deve ritenere che la risposta ai due quesiti debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione

a) i subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all'aggiudicatario, alla effettiva categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano

b) le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori.

H) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 9 dei considerato in fatto, va osservato che la normativa vigente (art. 8, comma 11-sexies, della legga 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) prevede che la qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento è stato approvato con Decreto ministeriale del 3 marzo 2000, n. 294, ed è stato modificato con Decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, n. 420. Esso, anche dopo le modifiche, prevede all'art. 3 una particolare disciplina in ordine ai requisiti speciali che, ai fini del conseguimento della qualificazione, devono possedere le imprese. Tali requisiti sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e pertanto, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva nel senso che ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2, le SOA non debbono procedere all'accertamento della adeguata dotazione di attrezzatura tecnica secondo i parametri e le misure previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dal Decreto ministeriale n. 294/2000 e successive modificazioni ma soltanto sulla base di quanto previsto nel suddetto Decreto ministeriale n. 294/2000.

 

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